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Registrazione contabile deconto/fattura telefono pubblico Telecom

Parliamo della fattura della Telecom riferita ad apparecchi telefonici a monetine o con il contascatti.

L’esercente deve garantire un minimo di traffico e allo stesso viene riconosciuto un aggio (dovrebbe essere del 5% degli scatti del telefono). L’esercente incassa svuotando il cassettino delle monete (ex gettoni telefonici) o incassa il corrispettivo della telefonata misurato con il contascatti (se ne esistono ancora), poi paga il deconto alla Telecom.

Il deconto telefonico può essere a debito o a credito. All’interno ci sono i ricavi per aggi, l’eventuale costo dato dalla differenza tra aggi e minimo garantito, altri costi (varie ed eventuali) che Telecom addebita.

La registrazione in contabilità ordinaria è la seguente

Deconto a debito

AVERE debito Telecom

AVERE ricavo Compenso sul traffico (incluso iva – art.74)

DARE costo traffico telefonico (incluso iva – art.74)

DARE costo altri addebiti – soggetto iva

DARE iva su acquisti

D/A arrotondamento sul pagamento

Deconto a credito

DARE credito Telecom

AVERE ricavo Compenso sul traffico (incluso iva – art.74)

DARE costo traffico telefonico (incluso iva – art.74)

DARE costo altri addebiti – soggetto iva

DARE iva su acquisti

D/A arrotondamento sul pagamento

Nota:

Iva art.74, anche se esposta, è indetraibile, soggetta al regime monofase (iva assolta a monte dal fornitore del servizio)

Data: 17 gennaio 2009

Aggiornamento del 31/10/2020

E’ possibile detrarre l’Iva relativa alle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime monofase.

Artt. 19 e 74, DPR n.633/72; Art. 4, DM n. 366/2000 e Risoluzione Agenzia delle Entrate 22.10.2020, n.69/E

Con la Risoluzione n.69/E del 22.10.20, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di detrarre l’Iva relativa alle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime monofase ex art.74, DPR n.633/72.

In genere, la fatturazione delle operazioni prestate dai gestori telefonici dalla vendita di qualsiasi mezzo tecnico alla fornitura di eventuali codici di acceso per usufruire dei servizi di telecomunicazione fissa, mobile e telematica, non imporrebbe l’indicazione dell’imposta separata rispetto alla prestazione.

Tuttavia, per le operazioni effettuate nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori finali dei servizi, l’Iva viene esposta e indicata separatamente in fattura ex. art. 19, DPR N. 633/72.

In particolare, nelle fatture emesse dagli operatori telefonici per i servizi prestati in prepagato, come ad esempio le ricariche telefoniche, viene riportata l’Iva al 22% con annotazione che trattasi di Iva assolta alla fonte ex articolo 74, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/72.

Pertanto gli utilizzatori finali, per le suddette voci separatamente indicate in fattura, hanno il diritto di detrarre l’imposta se sussiste condizione di rispettare il principio di inerenza.

Non essendo prevista una specifica normativa, per l’ ”uso promiscuo” è necessario valutare singolarmente la percentuale di inerenza e la relativa imposta detraibile.

Data: 31/10/2020